STUPEFACENTI TRA SPACCIO E USO PERSONALE

23 settembre 2021

 

STUPEFACENTI TRA SPACCIO E USO PERSONALE

BREVI NOTE PRATICHE


La detenzione di sostanze stupefacenti, anche se per uso personale, è sempre un rischio: al di là dei pericoli per la saluta propria e altrui, la quantità detenuta potrebbe superare i limiti stabiliti dalla legge e far presumere una destinazione allo spaccio, con conseguente arresto e processo penale di chi la possiede.


L'art. 73 DPR 309/90 sanziona come reato tutte le condotte di spaccio e detenzione a fini di spaccio, ricomprendendo in tale termine qualsiasi attività di cessione o e destinazione ad altra persona, anche a titolo gratuito (regalare una canna o offrire una riga di cocaina quindi, così come fare da intermediario tra due soggetti è spaccio).
Al contrario, il consumo di sostanze stupefacenti non costituisce più reato per effetto del referendum abrogativo del 1993, ma può comunque comportare conseguenze negative, sia per l'adozione di provvedimenti di carattere amministrativo (ritiro di patente o porto d'armi), sia comunque per il rischio di essere sottoposti ad indagine per spaccio.

ART. 75: USO PERSONALE
Se durante una perquisizione gli agenti trovano sostanza stupefacente compatibile con un uso personale di norma non verrà avviata un'azione penale, ma verranno adottati i provvedimenti di carattere amministrativo (art. 75 DPR 309/90) come il ritiro immediato della patente di guida per 30 giorni, la sospensione della patente (e richiesta di sottoposizione ad esami tossicologici), del porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno.
Tra i vari indici che possono deporre a favore di una presunzione di uso personale sono la consegna spontanea dello stupefacente e la collaborazione in genere. È buona norma aggiungere nel verbale delle operazioni sia l'eventuale rinvenimento di strumenti atti al consumo dello stupefacente (siringhe, grinder, chilum spinelli già confezionati) sia dichiarazioni spontanee di essere un consumatore di stupefacenti; nel caso non venga inserito a verbale, è possibile rifiutarsi di firmarlo indicando i motivi.
Altre volte invece, quando vi è il sospetto di una detenzione non finalizzata ad uso personale, si potrà incorrere in una denuncia a piede libero o in un arresto per spaccio.

ART. 73 SPACCIO O DETENZIONE FINALIZZATA ALLO SPACCIO
L'art. 73 DPR 309/90 ricomprende un’ampia gamma di fattispecie che copre tutta la catena di produzione, trasporto e distribuzione della sostanza stupefacente (chiunque “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene”), e sanziona come reato tutte le condotte di spaccio.
Spaccio e detenzione a fini di spaccio vanno provati dall'accusa.
Ovviamente se la prova dello spaccio è evidente, non sarà necessario cercare altri elementi per ritenere la destinazione a terzi: così se si viene colti in flagranza mentre si sta cedendo stupefacente ad altri, o ancora se altri soggetti dichiarano di aver ricevuto stupefacente dall'indagato. Al riguardo, contrariamente alle voci che normalmente circolano, non servono 3 firme per provare lo spaccio, ma ne basta una, e neppure vale il principio del “è la mia parola contro la sua”, poiché le dichiarazioni dell'indagato, in assenza di altri elementi, non avranno grande rilevanza.
Quando invece manca la prova certa dello spaccio, ma si avrà soltanto detenzione, la finalità di cessione a terzi andrà provata dall'accusa facendo leva su altri parametri, tra cui:
quantità: maggiore è il peso, maggiore è la presunzione di destinazione alla vendita;
qualità: più la sostanza è pura e più alta sarà la presunzione che si tratti di uno spacciatore e non di un consumatore; anche la detenzione di più sostanze è indice di cessione, così come la detenzione di sostanze da taglio (chi fa uso personale di droga non ha necessità di tagliarla)
attrezzature per la pesatura e confezionamento: il rinvenimento di bilancini unitamente a bustine di cellophane ritagliate possono costituire indizi di spaccio;
reddito: chi viene trovato in possesso di stupefacente e si dichiara consumatore, deve dimostrare di percepire un reddito compatibile con il consumo e con l'eventuale scorta. Anche il rinvenimento di denaro contante può costituire un forte indizio di spaccio, per cui occorre poter provare la lecita detenzione delle somme.
altre circostanze: altri indici di detenzione finalizzata allo spaccio vanno individuate nel caso concreto; ad esempio il confezionamento frazionato, o ad esempio uscire di casa con un quantitativo consistente di stupefacente.

PERQUISIZIONE
Al fine di ricercare stupefacente gli ufficiali ed agenti di PG possono procedere a perquisizione, che può essere disposta dal Pubblico Ministero con apposito decreto di perquisizione e sequestro, oppure di iniziativa, ai sensi dell'art. 103 DPR 309/90; in tale ultimo caso la perquisizione potrà essere effettuata soltanto quando vi è fondato motivo di ritenere che dall'attività possano essere rinvenute sostanze stupefacenti.

In caso di esito positivo il verbale verrà trasmesso all'Autorità e una copia viene consegnata all'interessato.
Di norma non è consigliabile opporsi alla perquisizione, salvo casi particolari, ma è possibile richiedere l'assistenza di persona di fiducia purchè prontamente reperibile ed idonea.
Inoltre possono essere perquisite anche altre persone che sopraggiungono sul luogo della perquisizione.

IMMOBILE ADIBITO A CONSUMO DI DROGA
L'art. 79 comma 2 DPR 309/90 punisce chiunque ha la disponibilità di un immobile e lo adibisce ovvero consente che taluno lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che (in tale immobile) si diano all’uso di sostanze stupefacenti. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000. Gli incontri devono essere frequenti ed abituali ed in un arco temporale di una certa durata.

COLTIVAZIONE
In linea di principio la coltivazione di marijuana è sempre un rischio, seppure una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 19/12/2019 ha chiarito in quale contesto la coltivazione domestica non è più considerata reato

 

Fino a pochi giorni fa tra le condotte vietate rientrava sempre e comunque anche la coltivazione di piante da cui è estraibile la droga; secondo la sentenza della Cassazione la coltivazione domestica a determinate condizioni non è perseguibile penalmente.

Il principio affermato dalla Corte è che: “devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".

Ciò nonsignifica che chiunque potrà coltivare droga, ma semplicemente che, se la coltivazione è assolutamente episodica, marginale e ridotta non si commetterà illecito penale, restando comunque l'illecito amministrativo, al pari della detenzione di stupefacente destinata al consumo esclusivamente personale.

 

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