REVOCA DELLA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
24 novembre 2020

CASS. CIV. 126/2020
In caso di revoca della patente disposta per violazione degli artt. 186, 186 bis e 187 CdS, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
In base alla sentenza della Cassazione n. 126/2020, il triennio di revoca va considerato dall’accertamento del reato, per cui l'eventuale periodo di sospensione provvisoria inflitta in via cautelare dal Prefetto va scomputato dal triennio di durata della sanzione amministrativa della revoca.
Al riguardo sono di recente arrivati anche i chiarimenti del Ministero dell'interno (nota n. 15224 del 9/11/2020) e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (nota n. 32098 del 11/11/2020) che hanno confermato che a seguito della revoca della patente di guida per le violazione di cui agli art. 186, 186 bis e 187 CdS,, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ma dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca,
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