IL PROCESSO PENALE MINORILE

23 settembre 2021

 

Il processo penale minorile è una procedura finalizzata ad accertare la commissione di reati da parte di soggetti di età compresa tra i 14 anni ed i 18 anni.

La principale finalità del procedimento è quella rieducativa e di reinserimento sociale del minore coinvolto, tanto che sono previsti numerosi istituti speciali volti, più che alla penalizzazione del minore, alla correzione dei suoi comportamenti devianti.

Già nella fase pre-processuale e di indagine si esplicano dette finalità, attraverso l’introduzione di misure precautelari e cautelari alternative a quelle previste per il procedimento ordinario. Infatti, oltre a fermo ed arresto in flagranza, la Polizia Giudiziaria ha facoltà di disporre l’accompagnamento, consegnando il minore ai genitori con l'avvertimento di tenerlo a disposizione del PM.

Inoltre, le misure cautelari debbono essere applicate sempre rispettando l’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, ed il minore cui sia applicata una misura cautelare è affidato ai servizi minorili per le attività di sostegno e di controllo. Oltre alla custodia cautelare possono essere applicate al minore la misura della permanenza in casa, ed il collocamento in comunità, con specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio, di lavoro o educative.

Nella fase delle indagini, allorquando un minore viene sottoposto ad indagine, verranno immediatamente attivati i Servizi Sociali Minorili per effettuare un'indagine sociale/personale, convocando il ragazzo e la famiglia, in modo da coinvolgerlo direttamente nella vicenda processuale, e renderlo consapevole del disvalore dalla propria condotta e puntare al suo recupero.

Nell'ottica di perseguire percorsi di recupero sociale del minore, con l'intento principale di far uscire quanto prima il minore dal circuito penale, la legislazione minorile prevede una serie di istituti di definizione anticipata e/o alternativa.

Prima di giungere all'udienza preliminare, infatti, il procedimento del minore può anche subire una “definizione anticipata“. Sarà infatti possibile che il Pubblico Ministero richieda l'archiviazione, ovvero che si emetta sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Affinchè si possa giungere a tale pronuncia, occorre che il fatto sia tale da determinare scarso allarme sociale e sussistano alcuni requisiti:

- il fatto è tenue;

- il comportamento del soggetto è occasionale;

- l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze educative del minore.

Sempre nell'ottica del recupero sociale e rieducativo del minore autore del reato il processo minorile prevede anche la possibilità di sospendere il processo per una messa alla prova, ossia una procedura finalizzata alla valutazione della personalità del minore.

In tal modo il Tribunale  rinuncia alla sua pretesa punitiva, chiedendo in cambio al ragazzo non solo di astenersi, in futuro, dalla commissione di altri reati, ma anche l’impegno ad aderire ad un programma di risocializzazione e rieducazione che verrà concordato con il servizio sociale minorile.

Il progetto di messa alla prova potrà prevedere varie attività di carattere sociale (volontariato, sportivo, educativo), nonché, quando possibile, anche una mediazione tra autore e vittima del reato, in modo da consentire una reciproca presa di coscienza e una riappacificazione.

Normalmente in procedimenti aperti per violazione delle norme sugli stupefacenti, la messa alla prova prevederà percorsi psicologici e di disintossicazione.

Infine, il procedimento penale può anche concludersi con un perdono giudiziale, che il Giudice può applicare quando ritiene che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati in futuro.

Quanto al processo vero e proprio, va evidenziato per cominciare che nel procedimento minorile non è ammesso il procedimento per decreto né l’applicazione della pena su richiesta delle parti; saranno invece applicabili il rito abbreviato, il procedimento per direttissima, il giudizio immediato ed ovviamente il rito ordinario.

Nel processo penale avanti al Tribunale per i Minorenni non è ammessa la costituzione di parte civile.

 

 

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