
Quali sono i rischi di comportamenti scorretti su Facebook e social network in genere.
Occorre innanzitutto distinguere i reati che vengono commessi sui social network dai cosiddetti cyber crime, ovvero crimini informatici.
Quando parliamo di cyber crime, infatti, di solito ci si riferisce a reati commessi tramite o ai danni di un computer: ad esempio sono crimini informatici le truffe o frodi informatiche, il danneggiamento informatico o l'accesso abusivo al sistema informatico.
Diversi sono invece i reati commessi attraverso la rete internet e utilizzando le piattaforme social. In questa sezione ne segnaliamo alcuni.
DIFFAMAZIONE.
In reato che viene consumato maggiormente su Facebook e social in genere è la diffamazione (art. 595 cp), che si realizza quando una persona offende l'onore o la reputazione di un'altra comunicando con più persone.
La diffamazione realizzata attraverso il Web costituisce ipotesi aggravata ed è integrata da qualsiasi immissione di contenuti di carattere diffamatorio che colpisca l’immagine e la reputazione di una persona.
Anche la sola pubblicazione di u post offensivo sulla propria bacheca integra il reato di diffamazione, così come commentare un post pubblicato da altri, con espressioni offensive.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità non è sufficiente attribuire rilievo alla provenienza del post da un profilo Facebook intestato ad un utente qualsiasi bensì accertare l’indirizzo IP dell’autore di un post. Secondo la Corte di Cassazione, se manca l’accertamento dell’indirizzo IP non può scattare la condanna per diffamazione sul web
MOLESTIE E CYBERSTALKING
le condotte diffamatorie ed offensive possono, se ripetute nel tempo, integrare il reato di molestie (660 cp) fino ad arrivare, al ben più grave reato di cyberstalking (art. 612 bis comma 2 cp).
Quando le condotte risultano violente e commesse tra giovani si rientra in quello che comunemente viene chiamato cyberbullismo, che pur avendo una definizione giuridica introdotta dalla L. 71/17, non ha una tutela diretta ma può integrare le ipotesi di reato già descritte, e non solo.
PHISHING – Furto di identità digitale e sostituzione di persona.
Un altro reato molto in voga è quello della sostituzione di persona mediante furto di identità digitale (art. 494 cp).
Il reato pone in essere il cosiddetto furto d’identità, che si realizza anche creando un profilo falso sui social network o un profilo fake, vale a dire, di un soggetto che non esiste, al fine di procurarsi un vantaggio o di recare danno ad altri.
Il reato ricorre quando qualcuno, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, attribuendosi un nome altrui o un nome di fantasia, oppure indicando un falso stato, o una titolo professionale.
Ad esempio è stato ritenuto integrato il reato indicato il comportamento di chi, nonostante fosse sposato, si sia qualificato nello status come single al fine di avere una relazione con un'altra donna.
Altri casi in cui si può incorrere nel reato sono: utilizzare un nome altrui o di fantasia o di persone famose, far credere di avere una età diversa, utilizzata come immagine del profilo una foto altrui.
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.
Può capitare di incorrere in questo genere di reato quando si pubblicano sul proprio profilo immagini o contenuti prelevate da profili altrui.
Solo la pubblicazione mediante condivisione, che consente di risalire all'autore del contenuto, infatti è considerato utilizzo lecito; qualora invece si utilizzi la foto come propria si può incorrere in violazione della proprietà intellettuale.
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
Si realizza ad esempio quando vengono pubblicate foto che ritraggono altre persone senza consenso, e con l'intento di ottenere un profitto o creare ad altri un danno.
Archivio news