
Tema di grande interesse, su cui molto spesso i genitori non si pongono alcun tipo di problema, ritenendo loro diritto utilizzare l'immagine dei figli sui propri profili social, magari senza tenere in considerazione il rispetto della libertà dei propri figli, che hanno il diritto di scegliere nel loro futuro come “mostrarsi al mondo”, creandosi una propria identità digitale.
Per comprendere se sia lecito o meno l'utilizzo dell'immagine del figlio minorenne occorre tenere a mente i principali riferimenti normativi tra cui: la tutela del diritto all'immagine, il diritto d'autore, l'utilizzo dell'immagine altrui, la Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, la convenzione dei diritti del fanciullo e da ultimo il GDPR.
Senza dilungarci sulle singole norme, si rileva che l'art. 8 del citato ultimo Regolamento prevede che «per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni». (In Italia il limite di età per il trattamento dei dati personali è di 14 anni D.Lgs 101/2018)
Pertanto di norma, la valutazione sulle esigenze del minore, tra cui anche la gestione dell'immagine sui social, è rimessa a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tuttavia, i genitori non possono ritenere la pubblicazione delle immagini dei figli come un diritto proprio, in quanto occorre considerare che si sta esercitando un diritto di un altro soggetto, rispettando il fine tutorio / di protezione.
Più che valutare che impatto possa avere la pubblicazione per sé, quindi, occorrerebbe domandarsi se la pubblicazione possa portare beneficio o danno (anche solo potenziale) all'identità, alla reputazione e allo sviluppo della personalità del minore (ovvero la baby web reputation).
Si pensi ai casi di pubblicazione di immagini che ritraggono un bambino nudo in spiaggia o mentre fa il bagnetto, che possono considerarsi lesive, seppure in astratto della reputazione e della riservatezza del soggetto, tenuto conto che quelle immagini non sarà più possibile rimuoverle in maniera definitiva, e tenuto altresì conto del possibile uso illecito che malintenzionati possono fare delle immagini immettendole nel mercato della pedopornografia.
Qualora poi i genitori siano in disaccordo sulla pubblicazione dell'immagine dei minori si potrà fare ricorso al Giudice Tutelare che darà le indicazioni ritenute più opportune nell'interesse del minore.
Può anche accadere che sia il minore stesso a ritenere pregiudizievole per sé la pubblicazione delle fotografie; in tal caso potrà essere nominato un curatore speciale per il figlio.
Spesso le controversie relative alla disponibilità dell'immagine dei figli su internet si verifica in ipotesi di separazione o cessazione di convivenza.
Nel corso del procedimento il Giudice spesso viene chiamato ad adottare provvedimenti volti a disciplinare la presenza sui social del minore, per lo più limitando per quanto possibile la divulgazione delle immagini.
Peraltro tali provvedimenti limitativi possono essere accompagnati anche da altre disposizioni quali ad esempio la rimozione dei contenuti già esistenti, la richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca, la diffida a terzi di astenersi dal pubblicare le immagini e ogni altro dato relativo al minore, nonché imporre un obbligo di pagamento per il caso di inosservanza del divieto.
Archivio news