
Con il termine bullismo si possono indicare una serie di comportamenti aggressivi fisici e psicologici tipici, quali offese, violenze o molestie in genere, posti in essere volontariamente da uno o più ragazzi nei confronti di altri, incapaci di difendersi, sia in ambito scolastico che extrascolastico.
Se tali azioni sono compiute mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (smartphone e social network in particolare), ci troviamo di fronte al cd Cyberbullismo: diffamazioni sui gruppi Whatspp, diffusioni di immagini personali, furti di identià, ingiurie o minacce.
Questa forma di violenza, a volte, può anche risultare più grave di quella reale sia perchè l'autore rimane nascosto e risulta così più difficile la sua identificazione, sia perchè tali offese possono avere una divulgazione ampia, incontrollata, che ne rende quasi impossibile la difesa per la vittima. Una volta che una foto finisce in rete, può avere una diffusione vasta ed immediata che rende vano ogni tentativo di bloccarla.
Come possiamo difenderci?
Come già detto, ad oggi non esiste una qualificazione giuridica di bullismo come reato autonomo, tuttavia vi sono alcune norme incriminatrici che descrivono le condotte bullizzanti: ingiuria (oggi depenalizzata), diffamazione, lesioni personali, percosse, molestie, minacce, fino ad arrivare allo stalking, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e via dicendo.
Il bullo che compie alcuno di tali atti potrà essere sottoposto a procedimento penale; in tal caso, se maggiorenne, la vittima avrà la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale per richiedere il risarcimento del danno; facoltà preclusa in caso di imputato minorenne.
Come e a chi si può proporre l'azione di risarcimento nel caso di bullo minorenne?
Quando l'autore dell'aggressione è minore, la vittima potrà avviare un'azione di responsabilità civile per il risarcimento del danno.
Tali forme di aggressione, infatti, danno origine a responsabilità civile a carico dell'autore, il quale sarà tenuto a risarcire la vittima ex art. 2043 cc, per il quale è sufficiente la sola capacità di intendere e di volere.
Di norma, però, il minore quasi mai ha la possibilità di risarcire il danno, non avendo ampia autonomia patrimoniale.
Si può quindi richiamare l'art. 2048 cc, secondo cui la responsabilità civile ricade anche sui genitori per le cd culpa in educando e culpa in vigilando, ovvero una responsabilità addossata in via presuntiva ai genitori, per non aver fornito una corretta educazione ai figli e non aver esercitato una adeguata vigilanza.
Inoltre, sempre a norma dell'art. 2048 cc secondo comma, la responsabilità per gli atti di bullismo può anche essere estesa agli insegnanti (e per loro al Ministero), qualora gli episodi incriminati si siano verificati nel momento in cui i ragazzi erano sotto la loro custodia, quando e se non è stato correttamente esercitato il dovere di vigilanza.
In tali contesti, l'eventuale culpa in vigilando del personale scolastico non esclude comunque i genitori dalla responsabilità per fatto illecito commessa dal proprio figlio secondo il principio della culpa in educando. Le due responsabilità infatti possono concorrere, ad esempio nel caso in cui, a prescindere dal contesto, le modalità del fatto commesso siano tali da evidenziare un quadro di maturità ed educazione assolutamente carente, dipeso dal mancato adempimento dei doveri genitoriali.
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