BULLISMO SULLO SCUOLABUS. CHI RISPONDE DEI DANNI?
14 settembre 2021
Se si verificano episodi di “bullismo”, o comunque episodi violenti che causano lesioni, su uno scuolabus gestito dal Comune, la responsabilità per i danni cagionati è a carico dell'ente, qualora non abbia assicurato un servizio di vigilanza aggiuntivo oltre all'autista.
Il Comune, infatti, quale gestore del servizio, è responsabile di quello che accade sul mezzo che effettua il trasporto scolastico. Per questo, nei casi di lesione provocati ad altri minori ed anche nei casi di autolesione, il Comune deve essere condannato a risarcire i danni. Questo è quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23464 del 19 novembre 2010.
La Corte ha precisato che pur in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di bus che accompagna gli alunni a scuola, l’ente e’ comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” e ciò in considerazione dell’età dei trasportati. I comuni quindi devono adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori”.
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