ART 75 TU Stupefacenti - Domande e risposte

22 dicembre 2021

 

 

1) Il possesso di modica quantità di stupefacenti per uso personale è lecito?

No, è falso. Il possesso di sostanze stupefacenti è sempre vietato dalla legge. Tuttavia se si rtatta di modica quantità destinata ad uso personale, la detenzione sarà punita con sanzioni amministrative.

 

2) Cosa vuol dire “uso personale”?

L'uso personale può essere riconosciuto quando la sostanza rinvenuta dalla FdO è molto poca (o meglio quando il principio attivo contenuto nella sostanza non supera determinati limiti) e non sono stati fatti passaggi con o da altre persone (quindi no cessione, offerta, regalo). In questo caso non scatta la denuncia ma la segnalazione alla Prefettura.

 

3) Come viene accertata la presenza di principio attivo nella sostanza?

La sostanza viene analizzata chimicamente, in modo da accertare la reale presenza e la quantità di principio attivo stupefacente. Se l'esito delle analisi è negativo la segnalazione viene annullata.

L’interessato può prendere visione delle analisi chimiche svolte, e può anche richiedere la ripetizione, ma a proprie spese.

 

4) Ci sono conseguenze diverse se ad essere segnalata al Prefetto è una persona minorenne o maggiorenne?

No. La legge prevede la stessa procedura e le stesse conseguenze sia in caso di persone maggiorenni sia minorenni, ma quest'ultimo dovrà presentarsi al colloquio in Prefetutra accompagnato da un genitore.

 

5) Le legge prevede conseguenze diverse per il possesso di sostanze “leggere” o sostanze “pesanti”?

Si. Premesso che le sostanze sono tutte illegali, il Testo Unico stupefacenti fa distinzione tra derivati della cannabis (droghe leggere) e altre sostane più pesanti.

Le sanzioni sono le stesse ma la durata può variare, ed essere minore per le droghe leggere.

Nel caso di sostanze “pesanti” (tra cui è ricompresa anche la cannabis sintetica) la durata delle sanzioni va da un minimo di due mesi al massimo di un anno, mentre nel caso di possesso di derivati della cannabis la durata delle sanzioni è ridotta, da uno a tre mesi.

Le sanzioni consistono nella sospensione o nel divieto di ottenere la patente di guida (o il patentino), il porto d'armi, il passaporto e la carta di identità per l'espatrio e il permesso di soggiorno per stranieri.

Per chi non è in possesso di questi documenti, la sanzione consiste nel divieto di conseguirli.

Nel corso del colloquiose la detenzione riguarda sostante leggere, in caso di lieve entità della violazione e solo in occasione della prima segnalazione, al posto delle sanzioni può essere comminata una Ammonizione da parte del Prefetto.

 

6) E’ consentito usare i derivati della cannabis per uso terapeutico?

Si. L’uso terapeutico è possibile, ma solo dietro apposita prescrizione medica e per determiante patologie. Non è consentita la terapia autonoma con sostanze da strada

 

7) Si può contestare la segnalazione delle Forze dell’Ordine?

Si. è possibile contestare il verbale delle forze dell'ordine presentando delle memorie al Prefetto della provincia di residenza, entro 30 giorni dall'accertamento.

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

 

8) Come avviene la convocazione al colloquio in Prefettura?

La Prefettura convoca la persona segnalata, comunicandole la data del colloquio col Delegato del Prefetto.

La convocazione avviene con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un ordine di convocazione notificato direttamente al domicilio dalle Forze dell’Ordine.

 

9) Posso evitare di ricevere le comunicazioni a casa?

Si. Al momento della segnalazione è possibile “eleggere domicilio”, indicando un luogo sicuro ove ricevere le comunicazioni.

Inoltre è possibile mettersi in contatto con l'ufficio NOT della Prefettura per concordare la convocazione.

Se non si ritirano le raccomandate o non ci si presenta al colloquio in Prefettura verranno comunque adottate le sanzioni previste dall'art. 75.

 

10) In cosa consiste il “colloquio” in Prefettura ?

Chi viene segnalato per l violazione dell'art. 75 DPR 30/90 viene convocato per un colloquio col Prefetto o con un suo delegato (di solito un assistente sociale del NOT)

Nel colloquio vengono date informazioni sul procedimento in corso, sulle conseguenze legali a cui va incontro la persona che fa uso di sostanze e sulle possibili sanzioni, analizzando il singolo caso.

 

11) E’ vero che alla prima segnalazione per art. 75 “non succede niente”?

È possibile che la prima segnalazione si concluda solo con una Ammonizione del Prefetto solo nel caso in cui ci si presenta al colloquio e la situazione appaia non grave.

La Prefettura potrebbe anche chiedere delle integrazioni (es. esito di un programma terapeutico o un analisi del capello) prima di adottare l'ammonizione.

 

12) Quali sono le sanzioni amministrative per le persone segnalate con l’art. 75?

Si tratta della sospensione o del divieto di conseguire:

-documenti per la guida (patenti o patentini)

-documenti per l’espatrio (carta di identità e passaporto)

-porto d’armi

Le sanzioni hanno una durata limitata, che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno (tre anni per la patente di guida).

Per i cittadini extracomunitari, le sanzioni hanno anche conseguenze negative per il rinnovo dei documenti per il soggiorno.

 

13) Quali altre conseguenze derivano dalla segnalazione per articolo 75, oltre alle sanzioni amministrative?

Nessuna conseguenza sui certificati penali, trattandosi di sanzioni amministrative.

Possono invece esserci problemi nel caso di richiesta o rinnovo del porto d'armi e della patente.

Le segnalazioni per l'art. 75,. infatti vengono comunicata alla Motorizzazione che, anche a distanza di anni, potrà richiedere visite mediche od esami specifici per il rilascio del certificato di idonetià psico-fisica.

Inoltre anche il Questore può adottare misure di sicurezza per la durata massima di due anni:

- obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio della polizia o dell’arma dei carabinieri;

- obbligo di rientrare nella propria abitazione e/o di non uscire entro una determinata ora;

- divieto di frequentare determinati locali pubblici;

- divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

- divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Anche queste sanzioni possono essere revocate qualora si presenti un “certificato medico” che attesta che hai seguito e concluso positivamente un programma “terapeutico e socio-riabilitativo” o eventuale programma “educativo informativo”.

 

14) Se sono stato segnalato per art. 75 sono obbligate ad andare al Stdp per fare gli esami?

Tutte le segnalazioni per l'art. 75 vengono comunicato al Stdp ma non c'è un obbligo di svolgere il programma. Se partecipi al programma non ti viene tolta o sospesa la sanzione; la partecipazione al programma può avere invece effetti sulla durata della sanzione o sull’eventuale “revoca” della stessa.

Tuttavia la presentazione al Stdp è utile per documentare alla Prefettura il percorso positivo del programma terapeutico per richiedere la revoca delle sanzioni e delle misure di sicurezza

 

15) Per quanti anni risulta la segnalazione ai sensi dell’ art. 75?

Non c'è un limite di tempo; la segnalazione risulterà sempre negli archivi della Prefettura.

Inoltre la segnalazione risulterà anche nelle Banche dati delle forze di Polizia, per cui risulterà in eventuali controlli su strada.

 

 

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